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2007-2015: Scrigno dei Tesori anno 9 !

Cari amici, arrivati all'anno 10... sentiamo il bisogno di una pausa. La promessa è stata mantenuta ("Almeno un post al giorno") ed ora c'è il meritato riposo.

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martedì 11 settembre 2007

4ruote - garanzia

Le norme citate sono superate da disposizioni simili, ma il concetto è assolutamente corretto!

Cosa fare in caso di difetto dopo l'acquisto dell'automobile
Le regole sono diverse a seconda che la vettura sia stata consegnata prima o dopo il 23 marzo 2002. Da questa data, infatti, è in vigore anche in Italia (articoli 1519 bis e seguenti del Codice civile) la direttiva europea 99/44 sulla garanzia per i beni di consumo, automobili comprese.

La vecchia garanzia. Normalmente è una garanzia di buon funzionamento: il costruttore s'impegna a riparare gratuitamente i guasti che si manifestano nel periodo coperto (normalmente è di un anno, ma molte Case, gratis o a pagamento, lo hanno esteso a 2-5 anni). In più, il costruttore normalmente offre alcune prestazioni integrative, come auto sostitutiva, traino gratuito, rientro dei passeggeri eccetera.

Il cliente ha comunque il diritto anche alla garanzia sui vizi occulti, che opera anche dopo la scadenza della garanzia normale: secondo l'articolo 1490 del Codice civile, qualsiasi vizio che comporti una limitazione sensibile nell'uso del bene comporta, secondo la sua gravità, la riduzione del prezzo pagato per l'acquisto o la risoluzione del contratto (l'auto viene ridata al venditore, che deve restituire i soldi al cliente). Occorre però dimostrare che il vizio è di origine e spesso ciò è molto difficile: occorre fare causa al costruttore e avere perizie tecniche inoppugnabili.

La nuova garanzia. Si applica a chiunque riesca a dimostrare che la vettura, nuova o usata, gli è stata consegnata dal concessionario (o da chiunque venda veicoli per professione) dal 23 marzo 2002 in avanti. Quindi, non contano nulla né la data di firma del contratto né quella d'immatricolazione. Non conta nemmeno il fatto che il contratto firmato riportasse le clausole vecchie: per gli esemplari consegnati dal 23 marzo 2002, esse sono contro la legge e quindi sono nulle.

Con la nuova garanzia, il cliente ha essenzialmente due nuovi diritti:

1. godere di due anni di copertura;

2. pretendere un intervento gratuito non solo in caso di guasti, ma anche di "non conformità" (che si verificano quando il veicolo non ha le caratteristiche che è lecito aspettarsi da beni analoghi o che il venditore ha promesso o pubblicizzato).

Il costruttore, poi, potrà continuare a offrire le prestazioni integrative tipiche della vecchia garanzia (vedi sopra) e previste nel contratto d'acquisto.

Si potranno restituire le auto difettose o non soddisfacenti?

Sì, ma solo in due casi: se i tentativi di riparazione sono andati a vuoto e ulteriori interventi comportano eccessivi disagi per il cliente; o se il cliente è stato indotto all'acquisto da dichiarazioni pubbliche (per esempio, riportate dai giornali nei loro articoli) o da pubblicità del costruttore su una particolare caratteristica del veicolo che poi non ha trovato riscontro nell'uso normale.

Entrambe le ipotesi non sono descritte in modo preciso dalla legge, per cui occorrerà applicarle caso per caso. Se il venditore rifiuta la sostituzione, non resterà che fare come in passato: fargli causa e dimostrare al giudice che la vicenda rientra in una delle due ipotesi. Riguardo alla seconda di esse, sarà tutto più facile se al momento della firma del contratto il cliente aggiunge per iscritto che compra quell'auto perché gli interessa una determinata caratteristica vantata dal costruttore.

Interessante, vero?

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